Nella sentenza il Tar del Lazio affermava che il contenuto della nota ministeriale, in cui si prevede una "vigile attesa" e la somministrazione di antinfiammatori e paracetamolo, risulterebbe "in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale".
Per il Consiglio di Stato il documento del dicastero "contiene, spesso con testuali affermazioni, 'raccomandazioni' e non 'prescrizioni', cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l'ammissione della continua evoluzione in atto".
Di conseguenza "non emerge alcun vincolo circa l'esercizio del diritto-dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale".
tgcom24
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